SENTENZA N.0004/05 Depositata in Segreteria il 03 gennaio 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sezione Seconda - nelle persone dei magistrati dott. Vincenzo Zingales - Presidente dott. Rosalia Messina - Componente, rel. est. dott. Francesco Bruno - Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sui ricorsi riuniti: ricorso n. 3568/91 R.G. e ricorso n. 3932/95, proposti entrambi dal dott. P.G. (difensore e domiciliatario l'avv. Corrado Rao) C O N T R O l'ex U.s.l. n. 35 di Catania e l'Assessorato regionale Sanità (primo ricorso), non costituiti in giudizio, nonché contro le medesime amministrazioni appena indicate e l'A.s.l. n. 3 di Catania (secondo ricorso), amministrazioni tutte non costituite, fatta eccezione per il predetto Assessorato, rappresentato e difeso es lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania; oggetto: primo ricorso: annullamento della deliberazione 17/2/1992, n. 315, dell'amministratore straordinario della predetta U.s.l., di istituzione e regolamentazione per l'anno 1992 del servizio di pronta disponibilità, nella parte in cui limita a dieci le pronte disponibilità riconoscibili a ciascuno dei tre medici - incluso il Primario - della Divisione di Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso del Presidio Vittorio Emanuele; secondo ricorso: riconoscimento del diritto del ricorrente alle retribuzioni spettanti per il servizio di pronta disponibilità espletato dal 1991 in poi, in eccedenza rispetto ai dieci turni mensili retribuiti; condanna dell'U.s.l. n. 35 e dell'A.s.l. n. 3 di Catania al pagamento di quanto dovuto, con accessori; (...) P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) - così statuisce: ESTROMETTE dal giudizio l'Assessorato regionale Sanità; ACCOGLIE il ricorso n. 3568/1991, annullando, per l'effetto, la deliberazione 17/2/1992, n. 315, dell'amministratore straordinario dell'U.s.l. n. 35, nella parte in cui limita inderogabilmente a dieci le pronte disponibilità riconoscibili a ciascuno dei tre medici - incluso il Primario - della Divisione di Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso del Presidio Vittorio Emanuele, senza prevedere le opportune modulazioni e i necessari adattamenti alle concrete esigenze affidandone al Primario l'individuazione; ACCOGLIE il ricorso n. 3932/1995, già riunito al precedente ricorso n. 3568/1991 con o.c.i. n. 285/2004, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione delle somme indicate in ricorso (euro 9.874,494) ed alle altre (interessi e rivalutazione) da calcolarsi da parte della stessa amministrazione debitrice, secondo le indicazioni, le precisazioni ed i criteri di cui in parte motiva, ed altresì con conseguente condanna della gestione-stralcio dell'U.s.l. n. 35 alla corresponsione delle dette somme; COMPENSA le spese. Così deciso in Catania, in camera di consiglio, in data 7 - 12 luglio 2004. L' ESTENSORE Dr. Ssa Rosalia Messina IL PRESIDENTE Dr. Vincenzo Zingales Tar Sicilia Primario di chirurgia indennità e pronta disponibilità Spetta al primario la individuazione della pronta disponibilita', all'interno della Divisione di Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso, prevedendone le opportune modulazioni ed i necessari adattamenti alle concrete esigenze del servizio; sui poteri della direzione sanitaria e sulla retribuibilita' di tale indennita', anche oltre i limiti. Massima Il Primario ospedaliero, sebbene le sue attribuzioni ed i suoi poteri di direzione e coordinamento investano gli aspetti propriamente medico-chirurgici, è tutt'altro che privo di poteri organizzatori dell'attività del personale sanitario facente parte della struttura affidatagli. I poteri in materia riservati alla direzione sanitaria sono poteri generici e di disciplina generale delle modalità di svolgimento del servizio sanitario, e tali poteri non scendono poi, né potrebbero scendere, al dettaglio delle attribuzioni di compiti (sia in senso qualitativo, sia in senso quantitativo) ai singoli sanitari. Il potere del Primario di distribuire i compiti fra i sanitari della struttura - non già, ovviamente, secondo arbitrio, bensì secondo le proprie valutazioni sulle competenze acquisite da ciascuno dei collaboratori, valutazioni che è l'unico a poter compiere - è strettamente collegato alla responsabilità che sul Primario grava per i risultati dell'attività diagnostica e terapeutica prestata, costituendo la responsabilità l'ineliminabile pendant del potere e della funzione. Di eventuali danni agli utenti può essere chiamato a rispondere il Primario (o almeno, anche il Primario), e ciò non sarebbe giuridicamente possibile se al Primario non fosse consentito di organizzare il lavoro individuando i collaboratori più competenti a svolgere un concreto compito (www.dirittosanitario.net)